Nell’ultimo periodo non si fa che parlare della tanto attesa riforma dello sport che comporta un profondo riordino degli enti sportivi professionistici e dilettantistici.
Che cos’è la riforma dello sport?
Con “Riforma dello sport” è prevista dall’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 con cui è stata data Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.
Il decreto, che entrerà interamente in vigore il 1° gennaio 2023 (alcune parti del D. Lgs. 36/2021 sono già entrate in vigore), incide in maniera molto parziale sulla disciplina del lavoro professionistico, prevedendo esclusivamente una serie di agevolazioni sia in tema di apprendistato, sia di agevolazioni fiscali per l’avviamento al lavoro dei giovani atleti professionisti nei club che abbiano un limitato volume d’affari.
Le novità maggiori si registrano sicuramente nel mondo dilettantistico che continua ad essere identificato, per differenza, come quello “non professionistico”.
Aspetti civilistici della riforma dello sport
L’aspetto civilistico di maggior rilievo della riforma dello sport è previsto dall’articolo 1, che integra l’art. 6, comma 1, D. Lgs. 36/2021, in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, escludendo le società di persone ed aggiungendo le cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile (lett. c), nonché gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 17/2017, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che, laddove esercenti, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche (lett. c-bis).
Le ASD e SSD, insieme alle cooperative sportive, devono svolgere come attività principale e prevalente la promozione e diffusione dello sport. Le eventuali altre attività devono essere secondarie e strumentali, con precisi limiti di prossima decretazione. Per le attività di interesse generale è richiesta l’iscrizione al RUNTS.
Solo per le SSD è prevista una parziale divisione di utili, allo scopo di attrarre investitori e risorse.
Nuovo inquadramento del lavoratore sportivo
È il maggior cambio di rotta di tutta la riforma dello sport, ciò che ha messo in agitazione tutto il mondo sportivo italiano, alzando tantissimo il livello di ansia. Vediamo invece che, per fortuna, la realtà è migliore del previsto.
Dal 1° gennaio 2023, chi presta attività a titolo oneroso nel settore sportivo è LAVORATORE, mentre chi offre il suo apporto a titolo gratuito è VOLONTARIO.
Tre sono gli inquadramenti previsti, in aggiunta alla normativa generale sul lavoro:
- Volontario gratuito
- Lavoratore in Co.co.co. “sportivo”
- Lavoratore Libero professionista con P. IVA
I volontari sono coloro che prestano attività senza alcun compenso specifico, tuttavia restando valida l’applicazione delle precedenti normative, questi possono ricevere rimborsi spese (dettagliate e chilometriche, no forfettarie) e premi per meriti sportivi (con ritenuta alla fonte del 20%).
I lavoratori sono distinti in figure ben precise (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico) nonché con altre figure che gli organismi affilianti dovranno individuare con appositi regolamenti. A questi si aggiungono gli amministrativo-gestionali, come già previsto dalla norma precedente.
La forma contrattuale da favorire, come vuole il decreto, è il Co.co.co. sportivo. Tuttavia le P. IVA godranno delle medesime semplificazioni e agevolazioni.
La Riforma dello sport prevede un forte accentramento nel Nuovo registro nazionale attività sportive dilettantistiche con alcune funzionalità gratuite per l’ASD/SSD per ad esempio:
- comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio;
- elaborazione delle Certificazioni Uniche e relativo file telematico;
- predisposizione del modello F24.
E l’esclusività del chinesiologo all’attività di PT?
No, no, no ed ancora no!
Girano on line post ed informazioni rivisitate circa i contenuti della riforma dello sport in questione, che mistificano la realtà e forniscono disinformazione tra gli utenti ed i professionisti del settore.
Pertanto, al fine di semplificare l’aggiornamento per coloro a cui è ostica l’interpretazione normativa, riportiamo fedelmente il testo del decreto.
Gli articoli 27 e 28 apportano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e precisano che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.
Dunque, come si evince dalla lettura della disposizione, non si fa alcun riferimento all’esclusività della professione al chinesiologo, quanto piuttosto si richiede che sia chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell’attività fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell’esercizio fisico strutturato eseguito individualmente (personal training)».
Il chinesiologo viene, invero, ufficialmente riconosciuto come figura professionale tra quelle autorizzate allo svolgimento delle attività fisico motorie anche di livello agonistico, ex art. 41 DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36, il quale ne individua i requisiti per il possesso del titolo.
Hangar – Rpw Lab è a vostra disposizione per qualunque chiarimento, soprattutto di ordine normativo.
(Vedi anche IPF nuove regole per la panca. Cosa cambia?)